L’inps ha fornito le prime indicazioni per attivare gli incentivi all’assunzione della legge c.d. riforma Fornero, per le nuove assunzioni. Verifichiamo chi se ne può giovare.
L’Inps già con la circolare n. 111 del 2013 ha fornito le prime indicazioni per la concreta fruizione degli incentivi all’assunzione, previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. riforma Fornero), in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori: – uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”; – donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; – donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; – donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Ora l’istituto torna sul tema rimarcando quando già affermato dal Ministero del Lavoro e specificando che la nozione di lavoratore “privo di un impiego regolarmente retribuito” è riferito a quelle lavoratrici che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):- non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; – né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Inoltre, la situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal d.lgs. n. 181/00; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego. Circa i criteri dettagliati di individuazione delle suddette situazioni l’Inps rinvia direttamente al decreto ministeriale e alla circolare ministeriale n. 34 del 25 luglio 2013.
L’INPS conferma inoltre che i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Resta, invece, ancora preclusa l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere (per questo incentivo si
attende un apposito decreto ministeriale). A decorrere dal 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, è disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell’incentivo.