Mansioni inferiori per attività non prevalente

 

Il lavoratore può essere adibito ad una mansione inferiore purché questa, per entità, non divenga prevalente alla diversa e superiore mansione originaria.

La Cassazione interviene nuovamente a conferma di un suo precedente conforme orientamento. Con la sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013 ha ritenuto legittimo assegnare ad un lavoratore mansioni inferiori alla qualifica posseduta, purché queste non divengano prevalenti rispetto alle mansioni per cui il lavoratore è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente conseguito. La Suprema Corte ha precisato che "è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza".

La Corte ha motivato la decisione sulla scorda del condivisibile rilievo che "l'espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente delle mansioni di appartenenza."