Le nuove misure urgenti per la crescita sopprimono la discussa disciplina della responsabilità solidale tra committente / appaltatore / subappaltore.
Il decreto legge n. 69/2013 (c.d. decreto “Fare”) ha abolito la responsabilità fiscale, in relazione ai versamenti IVA, tra committente, appaltatore e subappaltatore. Le disposizioni della norma precedente rimangono invece applicabili in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Rimane altresì applicabile il regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi, contributivi e assicurativi, disciplinato dall’art. 29 del DLgs. 10 settembre 2003 n. 276. Il DL n. 69/2013, in vigore dal 22 giugno, non prevede però alcuna disposizione di decorrenza in relazione all’abrogazione della responsabilità ai fini dei versamenti IVA, né disciplina i relativi effetti con riferimento al precedente periodo di applicazione. Si ricorda che, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2012 n. 40, la disciplina introdotta dall’art. 13-ter del DL n. 83/2012, convertito L. n. 134/2012, si applica: – ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012; – in relazione ai pagamenti dei corrispettivi effettuati dall’11 ottobre 2012 (60° giorno successivo al 12 agosto 2012).
Con la successiva circ. 1° marzo 2013 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012, a partire dalla data di rinnovo. In relazione agli effetti del DL n. 69/2013 sul suddetto periodo pregresso, appare necessario distinguere la posizione dell’appaltatore da quella del committente, stante il diverso regime di responsabilità per essi previsto. Nei confronti dell’appaltatore è infatti stabilito che risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e, in precedenza (ora non più), anche dell’IVA: – dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto; – nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore; – se provvede al pagamento del corrispettivo al subappaltatore senza verificare che i suddetti versamenti, già scaduti, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore stesso, acquisendo la relativa documentazione (copia dei modelli F24, oppure un’autocertificazione, Durc).
Il committente è invece soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro, senza responsabilità solidale, se: – provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, senza verificare che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e, in precedenza, anche dell’IVA, già scaduti, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto, acquisendo la suddetta documentazione; – tali versamenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore o dal subappaltatore.