Confermata l’efficacia dell’accordo sindacale aziendale

 

La Corte di Cassazione si esprime nuovamente sull’efficacia espansiva dei contratti collettivi aziendali. E’ confermata quindi la grande importanza del livello di contrattazione di prossimità capace di incontrare al meglio le esigenze dell’azienda e dei suoi lavoratori proprio perché è focalizzato su di loro e sulla realtà che questi vivono giornalemente.

Con sentenza n. 12722 del 23 maggio 2013, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’accordo sindacale stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali ha efficacia erga omnes anche nei confronti di quei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. I lavoratori che aderiscono a una sigla sindacale che non ha sottoscritto l’accordo e che abbia espresso esplicito dissenso sono i soli sottratti a questa forza espansiva dell’accordo e, addirittura potrebbero essere vincolati da un accordo sindacale separato.

La citata pronuncia conferma le precedenti sentenze n. 6044 del 18/4/2012 e n. 10353 del 28/5/2004 e torna a sottolineare come la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e la unitaria disciplina  concorrono a giustificare – secondo la giurisprudenza – la efficacia dei contratti collettivi aziendali, anche nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (v. anche le sentenze n. 17674/2002 e n.5953/99).

Il passo verso la dimensione aziendale dell’accordo è segnato dall’introduzione del c.d. contratto di prossimità da parte dell’ art. 8 del DL 138 del 2011. L’aspetto più innovativo dell’art. 8 è costituito dal fatto che le intese possono operare anche in deroga alla legge e alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, con il solo limite dei principi Costituzionali e dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria. L’efficacia dei contratti di prossimità si estende nei confronti di tutti i lavoratori interessati. In questo modo, i “contratti di prossimità” sono stati dotati di un’efficacia più estesa di quanto invece accade per i contratti collettivi nazionali, che possono produrre effetti solo nei confronti dei sindacati che li abbiano siglati e dei loro iscritti.