Trasporto Pubblico: Multipresenza e interruzioni alla guida.

 

L’interruzione di 45 minuti dopo 4,5 ore di guida si applica anche se i conducenti sono due e si alternano alla guida? O il conducente che non guida deve essere considerato a riposo?

La questione sollevata è un punto dolente del Regolamento CEE 561/2006.
La disciplina è talmente specifica e puntuale da divenire paradossalmente confliggente e difficilmente interpretabile, tanto che è dovuta intervenire la Commissione con una nota di chiarimento.

Si deve premettere che in materia concorrono le seguenti fonti:
Reg. 561/2006- Direttiva 2002/15/ce- D.Lgs 66/2003 – R.D.L. 2328/1923- L. 138/1958 e CCNL.
Per commentare e spiegare la questione in maniera comprensibile andando al punto, quindi, si dovrà obbligatoriamente semplificare il caso, con il rischio che ciò comporta per la precisione.
Darò per scontata l’applicazione corretta del CCNL in materia di tempo guida e riposo e delle norme sull’orario di lavoro. Dunque, la disposizione che ci interessa è solo il Regolamento 2006/561/CE che all’art. 7 dispone:

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Secondo questa norma, l’interruzione parrebbe finalizzata a prevenire la distrazione dalla guida. La norma, invero, si riferisce non al concetto di pausa o di riposo, ma a quello di interruzione che pare riferita alla sola attività di guidaL’interruzione e il riposo o la pausa sono due concetti diversi e separati. La pausa è l’astensione dal lavoro e non da una singola attività. Stesso discorso per il riposo.  Si deve poi considerare anche l’ art. 1 dello stesso regolamento che al primo capoverso afferma:

“Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo”.
Anche qui i tre concetti sembrano del tutto distinti. Sono specificamente nominate due forme di sospensione della guida: l’interruzione e il riposo, come a dire che sono due distinte eventualità da disciplinare.

La direttiva 2002/15/ce, poi, all’ art. 3 stabilisce che per “i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente” è considerato tempo in disponibilità e che il periodo di disponibilità, come quello di interruzione alla guida, non si considera orario di lavoro. La stessa direttiva prevede che i compiti di attesa in generale debbono essere considerati come orario lavorativo. Il fatto che specifichi che l’autista a fianco del conducente non svolga un compito d’attesa e non sia in orario di lavoro, ma in disponibilità, depone sicuramente per l’interpretazione estensiva dell’art.7.

La ratio della norma consisterebbe nel proteggere l’incolumità pubblica disponendo che il conducente deve distrarsi dalla guida per recuperare concentrazione secondo un parametro medico: ecco perché si prevede un’interruzione di 45 minuti, più lunga di una pausa prevista per l’operaio della manovia, ma certamente non sufficiente per quello che è tecnicamente e clinicamente considerato un riposo.
Inoltre il regolamento prevede la multipresenza di autisti per cui allunga anche l’arco temporale per usufruire del riposo giornaliero: non 24 ore, ma 30.
Da questi dati dovrebbe derivare che, quando vi sono due autisti, questi possono alternarsi alla guida poiché quello che non guida può distrarsi dall’attività di guida stessa e recuperare. Non avrebbe senso, altrimenti, aver previsto addirittura la deroga per calcolo del ciclo di riposo giornaliero.
La norma, difatti, ha la evidente ratio di permettere viaggi più lunghi in tempi minori vista la presenza di 2 autisti; se entrambi fossero obbligati alla pausa di 45 minuti non avrebbe senso nemmeno prevedere un ciclo di guida di 30 ore in luogo di 24.

Questa interpretazione è quella in uso comune nella pratica, ma cozza contro un dato normativo letterale. Difatti, l’ Art. 4 reg. 2006/561/ce reca le definizioni e inopinatamente prevede:

d) “interruzione”: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
f) “riposo”: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.

Pertanto, la lettera della norma porta verso un’interpretazione integralista e restrittiva: l’interruzione è riposo e il riposo è quando si può disporre liberamente del proprio tempo. Questa definizione di riposo è quella pure comunemente utilizzata dalla giurisprudenza, anche se, in generale, si può sostenere che la disponibilità può coincidere con il riposo, quando il lavoratore può gestire il proprio tempo. Nel nostro caso non è così: il co-autista è considerato in disponibilità per via di una definizione legale, non perché possa gestire il proprio tempo.

Invero, si nota una evidente tautologia nel maniacale sforzo definitorio del legislatore comunitario del Reg. 561: se sono due riposi (interruzione e riposo) perché definirli entrambi e concatenati? Inoltre l’art. 4, riconducendo l’interruzione al riposo, confligge con gli artt. 7 e 1, dove viene distinto un concetto di interruzione diverso dal riposo. Il legislatore non si è voluto riferire ad una pausa(=riposo), ma ad una interruzione dell’attività di guida, intendendo solo che si dovesse smettere di guidare. Nelle definizioni, difatti, questo concetto è espresso salvo poi ricondurre tutto al riposo.

Venendo al punto.

La Commissione Europea ha colto la difficile interpretazione normativa di questa questione ed ha introdotto una nota interpretativa (la n.2) al REg. 561, la quale risolve il dubbio in maniera chiara affermando:
Se un secondo conducente, a disposizione per guidare il veicolo quando necessario, è seduto accanto al conducente del veicolo e non assiste attivamente il conducente nella guida del veicolo, un periodo di 45 minuti del “tempo di disponibilità” di tale secondo conducente può essere considerato come “interruzione””.

Sulla questione è intervenuto anche il Ministero dell’Interno.
Con risposta ad interpello del 20/06/2012 il Ministero ha dichiarato che la corretta interpretazione fosse quella restrittiva per cui l’interruzione doveva constare in un periodo di tempo a disposizione dell’autista. Allo stesso tempo, però, il Ministero ha adottato la ricostruzione della Commissione sostenendo di doversi adeguare.

Ne deriva che:
– dal punto di vista delle sanzioni amministrative ai sensi del C.D.S., visto che ad oggi il Ministero dell’interno si è adeguato alla ricostruzione della Commissione, i due autisti si possono intercambiare alla guida e il periodo di attesa non guidato di 45 min. VALE COME INTERRUZIONE.
– la stessa ricostruzione non è detto che sia blindata in tribunale su una causa mossa dal lavoratore. E’ sicuramente sostenibile ed ha delle basi interpretative autorevoli, ma il dettato normativo depone nel senso contrario e un Giudice potrebbe anche ritenere errata la nota della Commissione.

In conclusione segnalo che il Giudice di Pace di Codogno, molto recentemente, ha aderito in pieno a questa ricostruzione che è, quindi, confortata non solo da interpretazione autentica della Commissione Europea, ma anche dalla prassi Amministrativa adottata ufficialmente la cui legittimità è confermata in sede giurisdizionale. Ne deriva che questa interpretazione pare corretta dal punto di vista di eventuali sanzioni amministrative che dovessero essere comminate agli Operatori di Esercizio ai sensi del C.D.S.