Aggravata la responsabilità dei committenti negli appalti

 

Con lo stesso decreto legge con cui sono stati abrogati i voucher, il Governo ha anche introdotto modifiche rilevanti alla disciplina della responsabilità solidale nell’appalto.

L’art 2 del D.L.n. 25 del 17 marzo 2017 Modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 eliminando la possibilità di regolare la responsabilità del committente verso i lavoratori dell’appaltatore, e sub appaltatore, tramite un accordo collettivo.

E’ stato eliminato anche l’obbligo di citare in giudizio non solo il committente imprenditore, ma anche tutti gli altri soggetti intervenuti nell’appalto (appaltatore e sub appaltatori) unitamente al beneficio di preventiva escussione degli appaltatori. Dunque, il lavoratore non pagato e gli Enti Previdenziali potranno rivalersi direttamente sul committente e, sebbene questi possa chiamare in causa l’originario datore di lavoro inadempiente, per sentirlo condannare in solido a sé, lavoratore ed Enti potranno comunque subito agire esecutivamente direttamente sul patrimonio del committente.

La nuova disciplina, dunque, prevede un aggravio rilevante degli oneri di controllo per il committente che, se vuole cautelarsi, dovrà inserire nel contratto di appalto delle clausole di controllo stringenti, specifiche e ben progettate, poiché il solo DURC non è sufficiente a garantire una adeguata tutela.

E’ bene ricordare che la norma è applicabile in caso di appalto di opere o di servizi e prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto. I crediti oggetto della solidarietà riguardano i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.