Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 che abroga in toto il lavoro accessorio. E’ prevista comunque una disciplina transitoria in base alla quale potranno essere utilizzati i voucher acquistati entro l’entrata in vigore del decreto fino 31 dicembre 2017, dopodiché i titoli perderanno ogni valore.
Il Decreto Legge è stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 17-3-2017, dunque lo stesso giorno di emissione che segna anche l’inizio di efficacia della disposizione di legge, eliminando del tutto la possibilità di accaparramento dei voucher durante il periodo di entrata in vigore della norma abrogativa. Lo strumento è stato del tutto neutralizzato, dunque. E’ stata fissata una fase transitoria nel corso della quale sarà possibile continuare ad utilizzare i voucher già acquistati prima dell’entrata in vigore del decreto legge (come detto il 17 marzo 2017).Fino al 31 dicembre 2017 i titoli saranno utilizzabili per pagare le prestazioni occasioni di lavoro con le norme vigenti sino alla abrogazione. Dopo i titoli perderanno valore e, al momento, non è previsto il rimborso di quanto versato per il loro acquisto.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act ad opera del predetto decreto riguarda sia i buoni lavoro utilizzati da imprese e professionisti che quelli impiegati da privati cittadini.
Al momento, quindi, l’unica tipologia contrattuale che può costituire una alternativa al lavoro accessorio per imprese e professionisti, è il contratto di lavoro intermittente, che però mantiene un notevole complessità operativa.
Per l’utilizzo dei voucher si ricorda che il committente che intende fruire delle prestazioni di lavoro accessorio rimane obbligato a:
- verificare il rispetto del limite economicosuindicato da parte del prestatore;
- attivare i voucher acquistati abbinandoli al codice fiscale del prestatore con riferimento ad un arco temporale di utilizzo non superiore a 30 giorni;
- comunicare, con almeno 60 minuti di anticipo, l’impiego del lavoratore all’Ispettorato Nazionale del lavoro; qualora si tratti di committente imprenditore o professionista, oltre ai dati anagrafici del lavoratore anche il luogo di lavoro e il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa; qualora si tratti di committente imprenditore agricolo, va comunicato l’arco temporale di fruizione, che non deve essere superiore a 3 giorni;
- La comunicazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica o sms.